Lavori in casa: operaio si fa male, proprietario responsabile?
La responsabilità del committente privato per i lavori di manutenzione affidati a un tecnico non esperto e senza un direttore dei lavori.
Hai deciso di rifare l’impianto elettrico, di abbattere qualche muro e creare delle pareti di cartongesso; installerai dei nuovi sanitari nei bagni e darai infine una passata di pittura a tutte le stanze. Ritieni che, per svolgere questi lavori, non vi sia bisogno di particolari competenze da ingegnere o architetto; così hai deciso di incaricare un operaio del luogo che, lavorando in nero, si accontenterà di poco e ti farà tutta casa come nuova. A fronte di questo risparmio però ti chiedi quali responsabilità potresti correre in caso di un suo infortunio. In altri termini, nell’ambito dei lavori in casa, se l’operaio si fa male, il proprietario è responsabile? Sulla questione ha messo un punto certo la Cassazione intervenuta poche ora fa a dirimere una vertenza tra il proprietario di un appartamento e un operaio che, durante i lavori di manutenzione eseguiti a casa di quest’ultimo, si era infortunato.
Indice
- 1 La responsabilità del padrone di casa per gli infortuni durante i lavori di ristrutturazione
- 2 I doveri del padrone di casa
- 3 La responsabilità del proprietario dell’appartamento per l’infortunio dell’operaio
- 4 Come fa il proprietario di casa ad evitare la responsabilità per gli infortuni?
La responsabilità del padrone di casa per gli infortuni durante i lavori di ristrutturazione
Il proprietario di casa ha una responsabilità oggettiva per tutti i danni riportati da terzi all’interno del proprio immobile e nelle relative pertinenze. Ad esempio, se dovesse arrivare un ospite e questi dovesse cadere sul pavimento scivoloso o sul tappeto mal posizionato, scatterebbe l’obbligo di pagargli il risarcimento.
I doveri del padrone di casa
Il committente dei lavori – dice la Cassazione – deve adeguare la sua condotta a «fondamentali regole di diligenza e prudenza, scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto cui affida l’incarico accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa».
Il committente ha l’obbligo di verificare essenzialmente due cose:
- l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati
- il rispetto delle norme antinfortunistiche nel momento in cui affida direttamente i lavori a personale non specializzato, che opera secondo le sue direttive. Il che succede quando non risulta la presenza di personale tecnico a cui sia stato commissionato l’incarico della direzione dei lavori.
La responsabilità del proprietario dell’appartamento per l’infortunio dell’operaio
La responsabilità è sia di tipo penale che civile. Alla prima conseguono le sanzioni per i reati di lesioni o addirittura, nei casi più gravi, per omicidio colposo. Alla seconda invece consegue il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Come fa il proprietario di casa ad evitare la responsabilità per gli infortuni?
Il proprietario dell’immobile è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento dei suoi obblighi delegando un’altra figura (una persona fisica) con funzioni di responsabile dei lavori per il controllo dell’esecuzione dell’opera.
La delega al responsabile dei lavori deve essere fatta in forma scritta. Il delegato deve essere persona capace di svolgere le funzioni a lui assegnate e deve poter decidere in modo autonomo: non deve cioè sottostare agli ordini del committente.
E se non è mai stato firmato un contratto di appalto tra il proprietario dell’appartamento e l’operaio, sicché tutto si è svolto oralmente sulla base di un semplice rapporto di reciproca fiducia? Le cose non cambiano. Difatti, in materia di infortuni sul lavoro – ricorda la Corte suprema – ai fini della configurabilità di una «responsabilità del committente nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera.
Articolo letto su : La legge per tutti