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Lavori in casa: attenzione agli operai tuttofare

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 I rischi di affidare i lavori a tecnici non qualificati: muratori, elettricisti e idraulici che non hanno i requisiti tecnico-professionale possono costare una condanna penale.

 Hai bisogno di fare alcuni lavoretti nella tua casa del mare. C’è da rifare il bagno, aggiustare il giardino e riparare la copertura del tetto. Così hai chiamato un rumeno a cui si affida la gente del luogo: è un “tuttofare” molto abile nei lavori edili. Di giorno è impiegato in un cantiere mentre, nel pomeriggio, svolge commissioni personali. In passato si è distinto per alcune attività di idraulico, muratore ed elettricista. Insomma, in una sola persona hai una intera squadra con il vantaggio di pagare molto meno.

È bene però che ti avverta dei rischi che corre il committente nell’affidare i lavori in casa agli operai tuttofare. Rischi derivanti non solo dal fatto che l’attività è, in gran parte dei casi, “in nero” e senza le prescritte autorizzazioni, ma soprattutto perché non avviene in sicurezza.

A doverti allarmare è, in particolar modo, una recente sentenza della Cassazione  che ha condannato per omicidio colposo il padrone di casa per la morte di un idraulico folgorato mentre riparava l’autoclave. L’uomo infatti, anche se apprezzato elettricista, era privo dei requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto ministeriale del 2008.

Indice

  • 1 Non si possono affidare i lavori in casa a un tecnico non qualificato
  • 2 La prevenzione sugli infortuni sul lavoro
  • 3 Niente operai improvvisati
  • 4 I doveri del padrone di casa quando affida lavori a un operaio

Non si possono affidare i lavori in casa a un tecnico non qualificato

Il principio affermato dalla Corte è dunque molto severo: a pagare le conseguenze, in caso di infortunio sul lavoro, è il padrone di casa se questi non si è avvalso di un tecnico qualificato. Deve cioè avere almeno uno dei cinque requisiti fissati dal Dm 37/2008 in materia di installazione degli impianti interni tra cui un diploma di laurea in materia tecnica conseguito in un’università, un diploma tecnico superiore, anche conseguito al termine di scuola secondaria, un attestato di formazione professionale di almeno 4 anni, un ex lavoro alle dipendenze di una azienda qualificata. (1)

Il committente non può esonerarsi dalla responsabilità solo perché ha scelto un artigiano particolarmente famoso. Contro di lui pesa non aver richiesto la certificazione di conformità, necessaria per l’apparecchio a uso domestico.

La prevenzione sugli infortuni sul lavoro

Non tutti sanno che il codice penale, nel disciplinare i reato di omicidio colposo e di lesioni personali (gravi o non gravi), prevede un’apposita aggravante se il fatto avviene a causa della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La reclusione va da 1 a 5 anni. E, poiché è il codice civile a stabilire l’obbligo per qualsiasi datore di lavoro (sia esso alle dipendenze o meno) di garantire luoghi di lavoro scevri da ogni rischio per la salute del prestatore d’opera, ad andarci di mezzo se qualcosa va storta è il proprietario di casa. È quest’ultimo, ad esempio, che risponde se l’operaio – tuttofare o specializzato – resta folgorato perché l’impianto elettrico non ha il salvavita o se, salendo sul tetto, l’operaio cade e si fa male perché non ha indossato l’elmetto salvavita.

Niente operai improvvisati

Insomma, la lezione è abbastanza chiara: niente operai improvvisati. La normativa impone agli impiantisti il possesso di requisiti certificati, che siano acquisiti a scuola, con la formazione professionale o sul campo, alle dipendenze di qualificate imprese del settore. Il committente che affida i lavori a impiantisti senza titoli assume consapevolmente o almeno con colpa il rischio che l’opera sia svolta da personale inadeguato.

Del resto non è la prima volta che la Cassazione sposa la linea dura contro i proprietari di casa che si affidano ai factotum. Con una sentenza di appena un anno fa la Corte  aveva già sancito che, se non si nomina un tecnico specializzato, la responsabilità e il risarcimento per eventuali danni all’operaio ricadono sul committente. Nei lavori edili, il parafulmine di tutto ciò che succede in cantiere è il responsabile dei lavori. Di norma il responsabile dei lavoro è un tecnico, ad esempio l’ingegnere o l’architetto cui sono affidati i lavori di ristrutturazione e che si avvale di una ditta edile di fiducia. In questo modo, il professionista – che è quindi anche progettista dei lavori – controlla gli operai, il loro operato e la sicurezza del cantiere, assumendosi le conseguenze civili e penali per eventuali infortuni. In tal modo il proprietario di casa è “assicurato” dalla presenza dell’esperto e non sostiene alcuna responsabilità.

Quando però si tratta di lavori di piccola entità (il rifacimento di una tubatura nel bagno, la pittura delle camere, la messa in sicurezza dell’impianto elettrico), si opera in “economia”. Così ci si affida a un operaio, senza l’intervento dell’architetto o dell’ingegnere a supervisionare i lavori e a redigere un documento di valutazione dei rischi. In tali casi, senza lo scudo offerto da quest’ultimo, il padrone di casa si assume una serie di rischi a cui può ovviare rispettando una serie di incombenze. Prima tra le quali l’obbligo di chiamare un operaio con le qualifiche tecniche di cui abbiamo appena parlato. In secondo luogo, la predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro e privo di rischi. Non è sufficiente segnalare i vari pericoli ma bisogna provvedere anche alla loro eliminazione prima dell’avvio delle opere. Il padrone di casa deve infine vigilare sul cantiere e fare in modo che gli operai rispettino le prescrizioni di sicurezza, abbiano ad esempio scarpe isolanti, indossino il casco salvavita, ecc. Come dire: se l’artigiano cade dalla scala e si fa male, il proprietario dell’appartamento lo dovrà risarcire nonostante questi non abbia volontariamente indossato l’elmetto di protezione. Solo nel caso in cui l’infortunato abbia adottato un comportamento talmente abnorme – ossia imprevedibile e imprudente – da sfuggire a qualsiasi prevedibilità allora il committente resta esonerato dal risarcimento.

I doveri del padrone di casa quando affida lavori a un operaio

Il padrone di casa che affida dei lavori edili deve pertanto rispettare le «fondamentali regole di diligenza e prudenza, scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto cui affida l’incarico accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa».

Il committente ha l’obbligo di verificare essenzialmente due cose:

  • l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati
  • il rispetto delle norme antinfortunistiche nel momento in cui affida direttamente i lavori a personale non specializzato, che opera secondo le sue direttive. Il che succede quando non risulta la presenza di personale tecnico a cui sia stato commissionato l’incarico della direzione dei lavori.

(1)

I requisiti tecnico-professionali sono:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;

(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

Articolo letto sul sito La Legge per tutti