L’automazione di un cancello di accesso ad un edificio può godere del beneficio delle detrazioni Fiscali?
L’automazione di un cancello di accesso ad un edificio può godere del beneficio delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio?
La proprietà esclusiva ovvero condominiale di questo manufatto è in grado d’incidere sull’eventuale detraibilità dell’intervento?
Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali sono un beneficio accordato al contribuente dalla legge che gli consente di sottrarre dall’imposta lorda astrattamente dovuta all’erario, una sua parte, predeterminata in ragione della natura della spesa effettuata nel corso dell’anno.
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86, altrimenti noto come T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi).
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Cosa dice questa norma?
Che il contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, un immobile ad uso residenziale può detrarre dall’imposta lorda il 36% della spesa effettuata nell’anno d’imposta di riferimento con un limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione pari ad € 48.000,00.
Questi gli importi standard previsti dalla norma: ad oggi fino a tutto il 2018 – salvo ulteriori proroghe – la spesa detraibile è pari al 50% del costo sostenuto entro un massimo di € 96.000,00.
In ogni caso la detrazione opera su base decennale a partire dall’anno di effettuazione della spesa e è ridotta della metà per gli immobili a destinazione promiscua (residenziale – non residenziale).
Lo stesso art. 16-bis T.U.I.R. ed i successivi decreti attuativi hanno delineato le modalità di corresponsione dei pagamenti che bisogna utilizzare per potere usufruire della detrazione in esame. La guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (https://goo.gl/z2VP9L) periodicamente rilasciata dell’Agenzia delle Entrate contiene delucidazioni utili su questo e molti altri aspetti
Cancelli ed individuazione degli interventi detraibili
Il novero degli interventi rispetto ai quali è possibile usufruire delle detrazione fiscali sono indicati dall’art. 16-bis più volte citato e così sintetizzabili.
Per le parti comuni:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Per le unità immobiliari in proprietà esclusiva:
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Cosa debba intendersi per manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc. lo si può desumere – stante il rinvio contenuto nella norma in esame – alle nozioni di riferimento esplicitate nell’art. 3 del d.p.r. n. 380/01 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ambito edilizio).
Ai fini che ci occupano, è utile soffermarsi sulle prime due nozioni, quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, per poi valutarle in relazione al manufatto che c’interessa – il cancello – e all’intervento che lo riguarda, ovverossia l’automazione.
La manutenzione ordinaria è definita come quel complesso d’interventi finalizzati alla riparazione, al rinnovamento ed alla sostituzione delle finiture degli edifici nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La definizione di manutenzione straordinaria è molto più articolata e comprende anche interventi che rispetto a quello in esame (automazione cancello) poco interessano. Ai fini che ci occupano, quindi, possiamo sintetizzare parzialmente la nozione di manutenzione straordinaria riprendendo la prima parte dell’art. 3 lett. b) d.p.r. n. 380/01: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
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Nella succitata guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, l’ente fa riferimento al cancello tanto in relazione al manufatto in proprietà esclusiva, quanto a quello da ritenersi parte condominiale. La tabella qui di seguito riportata indica gli interventi considerati detraibili.
Cancelli esterni | Interventi sulle singole unità abitative | Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti |
Cancelli esterni | Interventi sulle parti condominiali | Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
Nessuna esplicita menzione dell’automatizzazione del cancello, tanto nella ipotesi di manutenzione di un bene in proprietà esclusiva, quanto nell’altra ipotesi di cancello condominiale.
Come orientarsi.
Per chi scrive la soluzione va cercata nella lettura coordinata dei vari testi legislativi e regolamentari che intervengono sulla materia.
Partiamo dall’installazione dell’automatizzazione. Ai sensi del d.p.r. n. 380/01 rappresenta opera di natura straordinaria la realizzazione di impianti tecnologici.
Non v’è ombra di dubbio – anche in ragione di quanto disposto dal d.m. n. 37/08 (regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.) – che il dispositivo di automazione di un cancello sia considerato intervento di manutenzione straordinaria.
Per chi scrive, quindi, la spesa per l’automazione di un cancello è da considerarsi detraibile tanto nel caso di bene a servizio di singola proprietà, quanto nel caso di edificio in condominio.
La spesa per la manutenzione ordinaria dell’impianto tecnologico così individuato, invece, è da ritenersi detraibile solo in caso di proprietà condominiale.
Soluzione nel caso di dubbio
Quella fin qui indicata è la soluzione ritenuta dallo scrivente coerente alla luce del complessivo dato estraibile dalle disposizioni normative interessate dall’art. 16-bis ai fini della individuazione degli interventi rispetto ai quali si può beneficiare della detrazione fiscale ratione temporis vigente.
Ove non si fosse certi, in questo come in altri casi, è sempre possibile rivolgere preliminarmente interpello all’Agenzia delle Entrate: https://goo.gl/aUEpag
Articolo letto su www.condominioweb.com
di Avv. Alessandro Gallucci