La rinegoziazione del mutuo per covid spiegata dal notaio
Già prima dello scoppio della pandemia, esisteva una norma che veniva incontro ai cittadini morosi a causa del mancato pagamento delle rate, consentendo di rinegoziare il mutuo con la propria banca. Valentina Rubertelli, consigliere nazionale del Notariato, spiega in cosa consiste questa particolare forma di rinegoziazione del mutuo e quali sono le condizioni per accedervi.
“L’articolo 41-bis del decreto legge n. 124 del 2019 – spiega Rubertelli – aveva introdotto “in via eccezionale, temporanea e non ripetibile”, una particolare forma di rinegoziazione del mutuo in favore del consumatore che è moroso e per questo ha subito un pignoramento immobiliare, sulla propria abitazione principale, tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019″ Con lo scoppio della pandemia questa norma è stata prorogata ed adesso il mutuatario moroso “può proporre, fino al 31.12.2021, un’istanza di rinegoziazione alla propria Banca purché ricorrano congiuntamente tre condizioni:
- Non esistono altri creditori intervenuti nella procedura di pignoramento oltre al creditore procedente;
- Deve essere stato rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
- Il debito complessivo non deve essere superiore a euro 250.000.
In tal caso potrà, in sede di rinegoziazione, avvalersi della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che potrà operare nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento”
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