Fondo garanzia prima casa, dove trovare l’elenco delle banche aderenti
Chi è interessato ad accedere al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa e non sa a quale istituto di credito rivolgersi non deve far altro che controllare l’elenco delle banche aderenti. Trovarlo è semplice, basta consultare il sito di Consap.
L’elenco è in continuo aggiornamento e permette di individuare le banche aderenti in grado di venire incontro al richiedente. Una volta individuato l’istituto di credito aderente all’iniziativa occorre presentare la domanda di accesso al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica.
Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge di Stabilità 2014. Si tratta di uno strumento volto a favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione.
Si ricorda che il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.
E’ previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie:
- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
Articolo letto su Idealista.it