Con il Fondo di Garanzia è più facile ottenere un mutuo
Lo scorso Gennaio l’archivio dati del Fondo Giovani Coppie è confluito nel nuovoFondo di Garanzia Prima Casa. Si tratta di uno strumento che offre un sostegno concreto a tutte quelle famiglie e a quelle giovani coppie che, attraversando un momento di temporanea crisi finanziaria e dunque non potendo fornire adeguate garanzie alle banche, non sono nelle condizioni di contrarre un mutuo per l’acquisto della prima casa o per la realizzazione di lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica della propria abitazione.
In questo articolo ti spiegheremo chi può esattamente fruire di questa agevolazione, quali requisiti deve soddisfare e come avanzare concretamente la richiesta.
La finalità del Fondo Garanzia Prima Casa
Come detto il Fondo la concessione di garanzie da parte dello Stato, nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari accesi per l’acquisto, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’abitazione principale del mutuatario.
E’ chiaro, dunque, che il Fondo di Garanzia Prima Casa non eroga alcun contributo finanziario, ma consente la concessione di una garanzia da parte delloStato sul 50% della quota capitale del mutuo ipotecario, facilitando in questo modo l’accesso al credito.
L’iniziativa è stata confermata anche per tutto il 2017, ed eventualmente proseguirà negli anni a venire, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie del Fondo. Nel corso del 2016 le richieste di accesso al Fondo hanno registrato una decisa impennata, la maggior parte delle quali provenienti dal Nord Italia (66%), a seguire dal Sud (18%) e dal Centro (15%). Per la gran parte si tratta di giovani coppie, con una età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il valore medio degli immobili da acquistare attraverso il mutuo è compreso tra 100 e 150.000 euro.
In definitiva il Fondo Garanzia Prima Casa può considerarsi un efficace strumento in grado ridare slancio non solo al mercato del credito, ma anche al mercato immobiliare, che già beneficia di misure come il bonus ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici.
Requisiti da soddisfare per accedere al Fondo
Per poter presentare istanza di accesso al fondo è necessario che:
– i mutui ipotecari non abbiano un ammontare superiore a 250.000 euro e siano accessi per le finalità anzidette;
– l’immobile non rientri nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. Non è previsto un limite alla metratura dell’immobile;
– il mutuatario,alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Beneficiari del Fondo
Chiunque può fare istanza di accesso al Fondo, indipendentemente dall’età e dal reddito dichiarato, tuttavia in presenza di più domande pervenute, sarà data una priorità ai mutui erogati a favore di:
– giovani coppie, dove cioè almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;
– nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
– giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (contratti part time, intermittenti o a chiamata, contratti a progetto, contratti di lavoro a tempo determinato di inserimento, contratti di lavoro occasionale, ecc.);
– conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati.
Quali banche ed istituti aderiscono al Fondo
Le banche e gli intermediari finanziari possono aderire o meno all’iniziativa del Fondo (questo il modulo di adesione al fondo di garanzia). Se lo fanno sono tenuti ad assicurare una piena operatività nei confronti della propria clientela entro 30 giorni lavorativi dalla formalizzazione della propria adesione.
L’elenco degli istituti aderenti è disponibile ed aggiornato direttamente sul sito dell’Abi (www.abi.it) e del gestore del Fondo (Consap).
Le banche e i soggetti finanziatori non possono chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti fissati dalla legge, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato attraverso il Fondo.
I tassi di interesse sono quelli di mercato, negoziati tra banca e mutuatario insieme al resto delle condizioni contrattuali. Con l’adesione al Fondo si può optare indifferentemente per un mutuo a tasso fisso oppure a tasso variabile.
Come fare domanda di accesso al Fondo
Questo il fac simile di dichiarazione sostitutiva per l’accesso al Fondo di garanzia mutui “prima casa”. Il modulo va presentato direttamente alla banca o all’intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, dopo aver verificato la correttezza e la regolarità della domanda, la trasmette al gestore del Fondo (Consap). Quest’ultimo assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta stessa, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 20 giorni alla banca l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo.
Naturalmente al di là della concessione della garanzia è bene ricordare che l’erogazione del mutuo resta in ogni caso una facoltà della banca. Questo significa che, anche in caso di ottenimento della garanzia del Fondo da parte del richiedente, la banca può legittimamente rifiutarsi di concedere il mutuo. Tuttavia in una simile ipotesi, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguate motivazioni al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.
Mancato pagamento delle rate di mutuo
Nel caso di inadempimento del mutuatario, la banca, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l’ammontare dell’esposizione in linea capitale.
Entro il termine di 12 mesi dall’invio di questa comunicazione, la banca invia al mutuatario, e per conoscenza al Gestore, l’intimazione al pagamento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se, una volta ricevuta lettera di intimazione, il mutuatario non provvede al pagamento nei 6 mesi successivi, la banca può chiedere al Gestore l’intervento della garanzia del Fondo e avviare la procedura per il recupero del credito.
Obbligo di restituzione del mutuatario
Con l’attivazione della garanzia e quindi con l’erogazione materiale del capitale nei confronti della banca, sorge l’obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi maturati ed alle spese sostenute per il recupero. Di fatto il Ministero dell’economia e delle finanze si sostituisce in qualità di creditore alla banca.
Maggiori informazioni
Se desideri avere maggiori informazioni sull’argomento puoi rivolgerti allo sportello della tua banca oppure a Consap, la concessionaria che gestisce il Fondo Garanzia Prima Casa. In particolare puoi chiamare il numero 06.85796408, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. In alternativa puoi inoltrare un fax al numero 06.85796298 o scrivere all’indirizzo email fondocasa@consap.it o alla Casella di Posta elettronica Certificata (PEC) fondocasa@pec.consap.it. Ma attenzione in quest’ultimo caso devi essere in possesso anche tu di una PEC. Come ultima opzione puoi inviare una lettera all’indirizzo: Consap Spa, Servizio Tesoreria, Via Yser, 14 – 00198 Roma.
Articolo letto su Moduli.it: http://www.moduli.it/con-il-fondo-di-garanzia-e-piu-facile-ottenere-un-mutuo-14218