Ecobonus 110%: fino al 2022 e per la seconda casa nel decreto rilancio
Ecobonus 110 anche per la seconda casa e per gli alberghi e proroga fino al 2022 del bonus 110% nel decreto rilancio. Sono le ultime notizie sulla detrazione fiscale per l’ecobonus contenute in un emendamento del Pd all’ex decreto maggio. Vediamo quali sono le ultime novità sull’ecobonus 110 per cento, ricordando anche come funziona l’ecobonus 110 per cento o ristrutturazione 110 per cento e per quali lavori è ammessa.
L’ecobonus 110, ovvero la detrazione del 110% per la ristrutturazione della propria casa con interventi che comportino un efficientamento energetico o una riduzione del rischio sismico, sarà esteso a tutto il 2022 e anche a una platea di beneficiari che comprendono anche le seconde case, gli alberghi e gli impianti sportivi. Questo è il contenuto di un emendamento firmato dalla maggioranza al decreto rilancio 2020 che contiene l’articolo sul nuovo bonus 110.
Ecobonus 110 per la seconda casa
L’ecobonus 110% sarà valido per la seconda casa sempre e quando si tratti di seconde case non di lusso. Il bonus 110 per cento comporterà una detrazione del 110% nel caso di interventi che riguardino condomini, ma anche villette unifamiliari, senza la distinzione presente nella prima versione del decreto sull’ecobonus 110.
Secondo le ultime novità del decreto rilancio sull’ecobonus 110% la detrazione per i lavori di ristrutturazione sarabbe esta anche agli impianti sportivi e agli alberghi.
Come funziona il bonus 110%
Vediamo come funziona il bonus 110 per cento o bonus 110% Secondo l’emendamento sull’ecobonus, il bonus 110 si applicherà a tutte le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2022 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione si applicherà a prime e seconde case dei contribuenti, purché non si tratti di case di lusso, ville, castelli ovvero quei beni classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
L’ecobonus è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (l’ecobonus per la ristrutturazione al 110 è anche un sismabonus).
Ma quali sono i lavori ammessi all’ecobonus 110 per cento? Appartengono a tre grandi categorie:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (il cosiddetto cappotto termico) con un limite di 60mila euro moltiplicato per le unità abitative presenti
- sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un limite di 30mila euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa
- per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
In entrambi i casi l’ecobonus al 110 vale anche se questi lavori sono associati all’installazione di un impianto fotovoltaico. L’ecobonus del 110% si applica anche nel caso di lavori come sostituzione di infissi, finestre, tende da sole, condizionatori e serramenti, ma solo nel caso in cui tali interventi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” maggiori.
Tutti i lavori per avere diritto all’ecobonus 110 per cento devono assicurare il miglioramento di almento due classi energetiche dell’edificio. Qualora esso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare tramite l’APE (attestato di prestazione energetica). Solo in questo caso si ha diritto a una detrazione 110 per la ristrutturazione.
Bonus 110, come funziona lo sconto in fattura
Per l’ecobonus 110 è prevista la possibilità di accedere alla cessione del credito o un sconto in fattura da parte dei fornitori, i quali, a loro volta, potranno cedere il credito alle banche o intermediari finanziari.
La cessione del credito o lo sconto infattura si potranno richiedere non solo per la detrazione dell’ecobonus o del sismabonus al 110, ma anche per i lavori di ristrutturazione o per l’ecobonus al 50%, ma anche per il bonus facciate al 90%. E non solo per i lavori eseguiti a partire dal 1ºluglio, ma anche per i lavori di ristrutturazione già eseguiti in passato. Si potrà trasformare lo sconto in credito da cedere alle banche.
Beneficiari dell’ecobonus al 110 per cento
Ma quali saranno i beneficiari dell’ecobonus al 110 per cento secondo le novità sul superbonus per le ristrutturazioni contenute nell’emendamento al decreto rilancio?
Beneficiari dell’ecobonus al 110 per cento saranno
- le prime e seconde case unifamiliari e i condomini
- le strutture turistiche (come alberghi e residence a condizione che i proprietari siano gestori dell’attività),
- gli enti non commerciali, compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi,
- gli immobli adibiti all’attività di scuola paritaria d’infanzia non profit,
- i beni provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica e quelli di associazioni e società sportive dilettanti.
Ecobonus 110 per i climatizzatori
L’ecobonus 110 prevede che la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore potranno essere effettuati su tutti gli edifici che non siano condomini. Inoltre la detrazione 110% per questi lavori dell’ecobonus potrebbero avere un limite di spesa di 30mila euro per ogni unità immobiliare.
Articolo letto su idealista.it