Detrazioni mutuo nella dichiarazione dei redditi, come risparmiare
Arriva la dichiarazione dei redditi 2019: come risparmiare se si sta pagando un mutuo? Ecco le detrazioni possibili.
Come sempre, anche per quest’anno chi sta pagando un mutuo ha la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, con un tetto massimo di 4 mila euro (e quindi di 760 euro di detrazione), se il finanziamento serve all’acquisto dell’abitazione principale. L’importo va segnato nel Rigo E7.
Detrazione mutui, cosa sono gli oneri accessori
Per oneri accessori si intendono:
- l’onorario del notaio relativo all’atto di acquisto dell’immobile;
- le imposte di registro e quelli ipotecarie e catastali;
- spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative ad acquisto nell’ambito di una procedura concorsuale;
- l’onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria;
- le spese di istruttoria e perizia tecnica;
- gli oneri fiscali (compresa iscrizione/cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in valuta estera.
Non sono invece considerate oneri accessori le spese per l’assicurazione dell’immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo.
Requisiti per detrarre gli interessi del mutuo
Per poter usufruire della detrazione, il mutuo:
- deve essere stato stipulato nei 12 mesi precedenti o successivi all’acquisto
- deve essere erogato da un soggetto residente in Italia o nella Comunità Europea
- deve riguardare un immobile da adibire a prima casa entro i 12 mesi dall’acquisto
- essere stipulato dal proprietario della casa, non, ad esempio, dall’usufruttuario
Dal 2001, la detrazione spetta anche:
- dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia
- nel caso di acquisto di un immobile locato se la locazione precedente viene dichiarata conclusa entro tre mesi e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.
Mutui precedenti al 1993
Nessuna detrazione invece per i mutui seconda casa stipulati dopo il 1 gennaio 1993. Per i mutui precedenti a quella data è invece possibile una detrazione del 19% ma su un importo massimo di 2095,83 euro e qualora l’abitazione sia divenuta prima casa prima dell’8 dicembre 1993. Per i mutui stipulati nel 1993, la detrazione è valida se l’immobile è stato adibito a prima casa entro l’8 giugno 1994 o se l’acquisto è avvenuto sei mesi prima o dopo la stipula del mutuo.
Detrazione interessi per i mutui costruzione e ristrutturazione
Per quanto riguarda i mutui costruzione e ristrutturazione, si possono detrarre gli interessi passivi, sempre nella misura del 19%, su un massimo di 2582,28 euro per quelli stipulati a partire dal 1998.
Detrazione interessi mutuo: i documenti
Per poter usufruire della detrazione occorre presentare la documentazione che attesti i pagamenti delle rate del mutuo, il contratto di mutuo e l’atto di acquisto della casa, oltre che le fatture e i documenti relativi agli oneri accessori e ad un’autocertificazione sul fatto che la casa in questione sia l’abitazione principale.
Detrarre gli interessi di un mutuo cointestato
In caso di mutuo cointestato, a poter scaricare gli interessi passivi è il titolare del mutuo che è anche proprietario di almeno una quota della casa. Se lo sono tutti i cointestatari del mutuo, la detrazione va suddivisa tra loro. Nel caso di due coniugi cointestatari, di cui uno sia fiscalmente a carico dell’altro, colui che dichiara i redditi può usufruire del 100% della detrazione.
Articolo letto su idealista.it